Superbonus 110%, dal 1° giugno al via la semplificazione: per l’agevolazione basta la Cila

Giugno 10, 2021
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Da oggi, primo giugno, il superbonus 110% si semplifica. Ufficialmente. Il decreto Recovery è infatti arrivato in Gazzetta Ufficiale e con lui le semplificazioni per gli appalti, con la soglia per i subappalti portata al 50%, le indicazioni che le assunzioni legate il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza debbano prevedere un 30% di posti riservati a giovani e donne, e appunto il tanto atteso alleggerimento burocratico per il Superbonus al 110%.

Risparmio di circa 110 milioni di euro

Il decreto, che entra sì in vigore il primo giugno, ma richiederà comunque alcuni provvedimenti attuativi, cancella la verifica di doppia conformità dei lavori: ora basterà la sola Cila, la Comunicazione di inizio lavori asseverata, come avviene già per gli altri crediti di imposta edilizi e per i bonus fiscali, come il bonus facciate. Si calcola che i tempi del Superbonus 110% vengano così tagliati di almeno tre mesi, evitando le lunghe attese per accedere alla documentazione degli archivi edilizi dei Comuni. Questo poi si riflette su un risparmio, per minori adempimenti burocratici, di circa 110 milioni di euro. Dunque, come era già stato anticipato dal Corriere, la nuova norma (articolo 34 del decreto legge approvato venerdì 28 maggio dal Consiglio dei ministri) prevede che gli interventi incentivati con il Superbonus 110% costituiscano «manutenzione straordinaria» e quindi realizzabili «mediante comunicazione di inizio lavori asseverata». Una semplificazione da cui sono esclusi soltanto gli interventi che prevedano demolizione e ricostruzione.

La decadenza del beneficio

La presentazione della sola Cila velocizza il processo, cosa che va di pari passo con la disposizione del Decreto Semplificazioni, che ha specificato i criteri di decadenza del beneficio fiscale. Il governo ha infatti previsto che sugli interventi legati al Superbonus (esclusi quelli che prevedono demolizione e ricostruzione), la decadenza del beneficio fiscale avviene solo come conseguenza per la mancata presentazione della Cila o nel caso gli interventi realizzati siano difformi dalla Cila stessa. Porta alla decadenza del beneficio anche l’assenza dell’attestazione degli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, attestando che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

Esclusi gli alberghi. Letta: «Estendere al settore turistico»

All’ultimo minuto, durante il Consiglio dei ministri di venerdì 28 maggio, l’estensione del Superbonus agli alberghi, così come era stata ventilata, non è rientrata nel decreto. Secondo Federturismo, al quale ha fatto eco anche Confalberghi, sarebbe invece «importante estendere anche alle imprese il Superbonus 110%», cosa che «consentirebbe di riqualificare l’offerta turistica italiana con i migliori standard internazionali». L’appello è stato raccolto dal segretario del Pd, Enrico Letta, che intervistato a Radio Imagina ha chiesto l’estenzione del bonus alle strutture alberghiere. E’ rientrata nel decreto, invece, l’estensione dell’agevolazione fiscale a case di cura, ospedali, poliambulatori, collegi, ospizi e caserme.

Fonte: Corriere della Sera